Legge federale
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Art. 329i140
7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio 1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG141 a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane. 2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. 3 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo. 4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. 5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche. 140 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). 141 RS 834.1 |