Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 564
II. Estensione
1 I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.
2 Ogni clausola, che limitasse l’estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.