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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 616
II. Fallimento della società
1 Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.
2 L’accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.