Legge federale
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Art. 633309
2. Prestazione dei conferimenti a. Versamenti 1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale dell’8 novembre 1934310 su le banche e le casse di risparmio ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. 2 L’istituto può consegnare questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio. 309Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 310RS 952.0 |