Legge federale
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Art. 653a344
2. Limiti 1 L’ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato condizionalmente non può eccedere la metà del capitale azionario esistente. 2 Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale. 344Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |