Legge federale
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Art. 653e348
6. Attuazione dell’aumento a. Esercizio dei diritti; conferimenti 1 I diritti di conversione o d’opzione sono esercitati con una dichiarazione scritta che rinvia alla disposizione statutaria sull’aumento condizionale del capitale; se la legge prescrive un prospetto d’emissione, la dichiarazione vi si riferisce parimenti. 2 I conferimenti in denaro o mediante compensazione si effettuano presso un istituto bancario soggetto alla legge federale dell’8 novembre 1934349 su le banche e le casse di risparmio. 3 I diritti dell’azionista nascono non appena sia stato adempiuto l’obbligo del conferimento. 348Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 349RS 952.0 |