I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa
1. Retribuzioni
1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell’allegato del bilancio:
1.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d’amministrazione;
2.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4.
le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
5.
le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.
2 Sono considerate retribuzioni in particolare:
1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3.
le prestazioni in natura;
4.
l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d’opzione;
5.
le indennità di partenza;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.
3 Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati:
1.
tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3.
i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.
4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:
1.
l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
5 Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.
376 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995).