Legge federale
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Art. 697l447
II. Elenco degli aventi economicamente diritto 1 La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati. 2 L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto. 3 I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco. 4 L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. 447 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 20193161; FF 2019 275). |