Legge federale
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Art. 710482
3. Durata del mandato 1 Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni. 2 È ammessa la rielezione. 482Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |