Legge federale
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Art. 715487
4. Diritto di convocazione Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta. 487Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |