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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 728c
c. Avvisi obbligatori
1 Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.
2 L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:
1.
si tratta di violazioni essenziali; o
2.
nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.
3 Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.