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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 733
C. Diffida ai creditori
Deliberata che sia dall’assemblea generale la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione pubblica la deliberazione tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma prevista dallo statuto, informando i creditori che, nei due mesi successivi alla terza pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, essi potranno produrre i loro crediti ed esigere d’essere soddisfatti o garantiti.