1 Nel fallimento della società lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla società sia risarcito il danno da essa subìto. Incombe nondimeno in primo luogo all’amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della società.
2 Se l’amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della società è legittimato ad esercitarle. Il ricavo è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889548 sull’esecuzione e sul fallimento, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All’eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione alla società; il resto entra nella massa.
3 È fatta salva la cessione delle pretese della società, giusta l’articolo 260 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento.
547Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).