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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 774
C. Quote sociali
1 Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi. In occasione di un risanamento della società può essere ridotto fino a 1 franco.
2 Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.