Legge federale
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Art. 777
G. Costituzione I. Atto costitutivo 1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. 2 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:
558 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). |