Legge federale
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Art. 782
M. Riduzione del capitale sociale 1 L’assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale. 2 Il capitale sociale non può in nessun caso essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi. 3 Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto. 4 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario. |