Legge federale
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Art. 810
II. Attribuzioni dei gerenti 1 I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto. 2 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
3 Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:
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