Legge federale
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Art. 812
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza 1 I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. 2 Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci. 3 Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l’approvazione dell’assemblea dei soci. |