Legge federale
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Art. 815
VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza 1 L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati. 2 Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare. 3 I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari. 4 Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata. 5 Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio. |