1 Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti:
1.
è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e
2.
può essere esercitato e trasferito soltanto per il tramite di detto registro.
2 Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:
1.
mediante procedure tecniche conferisce ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre dei loro diritti;
2.
la sua integrità è garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di persone indipendenti tra loro, che lo proteggono da modifiche illecite;
3.
il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e l’accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
4.
i creditori possono consultare le informazioni e le iscrizioni che li riguardano nonché verificare l’integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l’intervento di terzi.
3 Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest’ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell’accordo sulla registrazione.
640 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).