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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 253a
II. Campo d’applicazione
1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali
1 Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.
2 Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.