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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 310

II. In ca­so di uso non de­ter­mi­na­to

 

Se l’uso per cui la co­sa fu con­ces­sa non sia de­ter­mi­na­to né quan­to al tem­po, né quan­to al­lo sco­po, il co­mo­dan­te può chie­der­ne la re­sti­tu­zio­ne a suo gra­di­men­to.