Legge federale
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Art. 333
F. Trasferimento del rapporto di lavoro 1. Effetti 1 Se il datore di lavoro trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente al momento del trasferimento dell’azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.164 1bis Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l’acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.165 2 Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l’acquirente dell’azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto. 3 Il precedente datore di lavoro e l’acquirente dell’azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento. 4 Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze. 164Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). 165Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). |