1 L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.18
2 Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.
3 Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.19
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 8632677).
19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 8632677).