Legge federale
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Art. 653p393
2. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo 1 Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e un perito revisore abilitato attesta all’assemblea generale che l’ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano. 2 La deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni di cui all’articolo 653n. Fa riferimento all’esito della relazione di revisione e modifica lo statuto. 393 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |