Legge federale
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Art. 699524
II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale 1. Modalità di convocazione 1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla. 2 L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. 3 Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:
4 La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda. 5 Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione. 524 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |