Legge federale
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Art. 701b530
b. All’estero 1 L’assemblea generale può svolgersi all’estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d’amministrazione designa un rappresentante indipendente. 2Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d’amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente se tutti gli azionisti vi acconsentono. 530Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |