Legge federale
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Art. 725594
VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti 1. Rischio d’insolvenza 1 Il consiglio d’amministrazione sorveglia la solvibilità della società. 2 Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. 3 Il consiglio d’amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. 594Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |