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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 74
B. Luogo dell’adempimento
1 Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.
2 In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:
1.
il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all’epoca della scadenza;
2.
la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;
3.
le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.
3 Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.