Legge federale
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Art. 787
c. Trasferimento dei diritti 1 La cessione di quote sociali subordinata all’approvazione dell’assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata. 2 L’approvazione si considera accordata se l’assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda. |