Legge federale
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Art. 825
V. Indennità 1. Diritto e importo 1 Il socio che lascia la società ha diritto a un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali. 2 Per i casi di uscita fondati sull’esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l’indennità. |