Legge federale
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Art. 863
6. Altre riserve 1 Sopra l’utile dell’esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere. 2 L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell’impresa. 3 Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell’esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza716 a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza717; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza718. 716Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266). 717Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266). 718Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266). |