Legge federale
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Art. 912745
B. Iscrizione nel registro di commercio 1 Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio. 2 Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio. 3 Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio. 745 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |