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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 1012
2. Ordine o divieto di presentazione
1 In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine.
2 Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
3 Egli può anche prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
4 Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l’abbia dichiarata non accettabile.