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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 132
5. Computo dei termini
1 Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l’ultimo giorno.
2 Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.