del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
B. Vendita a prova o ad esame
I. Nozione
1 Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.
2 Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand’anche sia passata in possesso del compratore.