Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 233
IV. Pagamento a contanti
1 L’acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell’incanto non dispongano altrimenti.
2 Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell’incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.