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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 239
A. Contenuto della donazione
1 Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.
2 Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un’eredità.
3 L’adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione.