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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 259a
II. Diritti del conduttore
1. In genere
1 Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:
a.
l’eliminazione del difetto;
b.
una riduzione proporzionale del corrispettivo;
c.
il risarcimento dei danni;
d.
l’assunzione della lite contro un terzo.
2 Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.