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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 272
B. Protrazione della locazione
I. Diritto del conduttore
1 Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.
delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto;
b.
della durata della locazione;
c.
della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento;
d.
dell’eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell’urgenza di siffatto fabbisogno;
e.
della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali.
3 Se è chiesta una seconda protrazione, l’autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.