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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 281
D. Obblighi dell’affittuario
I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie
1. In genere
1 L’affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell’affitto, salvo patto o usi locali contrari.
2 Per le spese accessorie si applica l’articolo 257a.