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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 283
II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza
1. Diligenza e riguardo per i vicini
1 L’affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.
2 L’affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.