Legge federale
|
Art. 285
3. Violazione degli obblighi 1 Qualora la continuazione del rapporto d’affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l’affittuario persiste nel violare l’obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese. 2 Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l’affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa. |