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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 3
II. Proposta ed accettazione
1. Proposta con termine per l’accettazione
1 Chi ha fatto ad altri la proposta d’un contratto fissando per l’accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo.
2 Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.