Legge federale
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Art. 303
II. Responsabilità 1 Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, l’affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura. 2 L’affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa. 3 Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità. |