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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 303
II. Responsabilità
1 Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, l’affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura.
2 L’affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.
3 Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.