Legge federale
|
Art. 327b
b. Veicoli a motore 1 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro. 2 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro. 3 ...120 120Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724; FF 1976 III 155). |