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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 333b171

3. Tra­sfe­ri­men­to dell’azien­da in ca­so di in­sol­ven­za

 

Se l’azien­da o una par­te di es­sa è tra­sfe­ri­ta a un ter­zo nel cor­so di una mo­ra­to­ria con­cor­da­ta­ria a se­gui­to di un fal­li­men­to o di un con­cor­da­to con ab­ban­do­no dell’at­ti­vo, il rap­por­to di la­vo­ro pas­sa con tut­ti i di­rit­ti e gli ob­bli­ghi all’ac­qui­ren­te se ta­le tra­sfe­ri­men­to è sta­to con­cor­da­to con l’ac­qui­ren­te e il la­vo­ra­to­re non vi si op­po­ne. Per il re­sto si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 333, ec­cet­tua­to il ca­po­ver­so 3, e 333a.

171In­tro­dot­to dall’all. del­la LF del 21 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).