Legge federale
|
Art. 335k186
d. Durante un fallimento o una procedura concordataria Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si applicano ai licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria conclusa con un concordato. 186 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |