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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 345
II. Effetti
1. Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale
1 L’apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.
2 Il rappresentante legale dell’apprendista deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell’adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.